La Manovra 2025 aveva consegnato ai grossisti farmaceutici italiani il primo segnale concreto di riconoscimento dopo quasi quindici anni: lo 0,65% di extramargine sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA, un riconoscimento che portava il totale dal 3% al 3,65% e che ADF e Federfarma Servizi avevano definito, nel comunicato congiunto del 9 gennaio 2025, come “il primo passo di un percorso strutturale”. Sull’orizzonte 2026 il messaggio era chiaro: il taglio storico dal 6,65% al 3% imposto dalla Legge 122/2010 cominciava lentamente a essere reintegrato.
Quel messaggio si è incrinato il 9 febbraio 2026, quando il TAR del Lazio ha pubblicato la sentenza sul ricorso presentato da Doc Generici, accogliendolo. Il dispositivo è esplicito: lo 0,65% di extramargine non si applica ai farmaci generici (equivalenti). Secondo i giudici, l’articolo 324 della Legge 207/2024 ha valore “dispositivo e precettivo” e “può riferirsi soltanto alla quota propria dei farmaci originator”. Per i grossisti, il risultato è semplice da raccontare e doloroso da incassare: sulla parte di volume rappresentata dai generici, il margine resta al 3%; la maggiorazione vale solo sui branded.
L’impatto economico stimato è di circa 20 milioni di euro all’anno di mancato gettito per i distributori intermedi italiani. Su un settore con marginalità EBITDA del 1,5% (Osservatorio Polimi Contract Logistics Healthcare 2025) e 47% degli operatori sotto la soglia del 2%, è una cifra che pesa.
Questo articolo ricostruisce la sentenza, il ragionamento giuridico che la sostiene, le conseguenze economiche e operative per un grossista DIF, e le mosse plausibili nei mesi che seguono.
Il quadro normativo: come si arriva al 3,65%
Per leggere la sentenza serve ricostruire il percorso normativo che ha portato alla Manovra 2025. Il taglio strutturale risale a quindici anni fa: con l’articolo 11 comma 6 del Decreto Legge 78/2010 convertito nella Legge 122/2010, il margine dei grossisti farmaceutici fu portato dal 6,65% al 3% sul prezzo al pubblico al netto dell’IVA. Contestualmente, il margine delle farmacie saliva dal 26,7% al 30,35%. Il valore complessivo trasferito a valle restava invariato, ma la quota grossale si dimezzava.
La filiera ha convissuto per un decennio con margini insufficienti persino a coprire i costi operativi tipici, mentre i requisiti normativi (GDP, FMD, tracciabilità) e i costi del personale (rinnovi CCNL Logistica 2024 con aumenti tabellari ~10% spalmati sul triennio) salivano in modo strutturale.
La Manovra 2025, articolo 324 della Legge di Bilancio 2024 (Legge 207/2024), ha riconosciuto parzialmente lo squilibrio. La nuova distribuzione del prezzo al pubblico è:
- Industria farmaceutica: 66% (in calo dal 66,65% precedente)
- Distributori intermedi: 3,65% (3% base + 0,65% extramargine)
- Farmacie: 30,35% (invariato)
La caratteristica saliente dello 0,65% è di essere stato dichiarato “incontendibile e incedibile”: non può essere trasferito come sconto a nessun altro attore della filiera, e in particolare non può essere “riassorbito” attraverso premialità di acquisto o di marketing concesse dall’industria. Su questo punto le associazioni dei distributori avevano insistito proprio perché il rischio era che il riconoscimento venisse svuotato a valle.
Le risorse aggiuntive complessive a beneficio della DIF erano stimate in circa 70 milioni di euro all’anno, a cui si aggiungeva, per il 2026 e 2027, un’integrazione di 0,05 euro per confezione distribuita alle farmacie territoriali, con un tetto di 50 milioni di euro all’anno.
La sentenza del 9 febbraio 2026: il punto di diritto
Il TAR del Lazio si è pronunciato sul ricorso presentato da Doc Generici, una delle principali aziende italiane attive nel segmento degli equivalenti. La questione giuridica al centro: l’estensione dello 0,65% di extramargine ai generici contenuta in una circolare AIFA era legittima rispetto al testo della Legge 207/2024?
La risposta dei giudici è no. Il dispositivo della sentenza ha tre cardini:
Primo, l’articolo 324 ha valore “dispositivo e precettivo”: significa che il legislatore ha disposto in modo vincolante la nuova ripartizione, e la circolare AIFA non poteva ampliarne in via interpretativa l’ambito di applicazione.
Secondo, testualmente, la maggiorazione dello 0,65% “può riferirsi soltanto alla quota propria dei farmaci originator”. I generici, che hanno un meccanismo di prezzo strutturalmente diverso (allineamento al prezzo di riferimento, prezzo trasparente all’industria), restano fuori dal perimetro.
Terzo, conseguenza diretta, la circolare AIFA che estendeva lo 0,65% ai generici è annullata. Sui generici i grossisti continuano a operare al 3% di margine senza maggiorazione.
La sentenza non è ancora definitiva. Restano aperte due strade. La prima è un ricorso al Consiglio di Stato da parte di AIFA e/o Ministero della Salute, che potrebbe ribaltare la decisione o rinviarla a sezioni più ampie. La seconda (più probabilmente, sul piano dei tempi e dell’efficacia) è un nuovo intervento legislativo che riformuli l’articolo 324 in modo da chiudere il dubbio interpretativo, includendo (o escludendo) esplicitamente i generici.
In attesa di una di queste due mosse, lo status quo operativo è chiaro: la maggiorazione vale solo sui branded.
L’impatto economico: i 20 milioni che mancano
Il dato che gira nel settore è di circa 20 milioni di euro all’anno di mancato gettito complessivo per la distribuzione intermedia. La cifra è approssimativa ma fondata: i generici rappresentano una quota significativa (non maggioritaria, ma in crescita strutturale) del valore della distribuzione SSN italiana. Su quella quota lo 0,65% si traduce in milioni di euro di margine perso a livello aggregato.
Per il singolo grossista, l’impatto dipende dal mix branded/generici del proprio portafoglio. Un distributore intermedio regionale con €25 milioni di ricavi annui SSN, con un mix 70% branded / 30% generici, vede l’effetto così:
Branded SSN annuo: 17.500.000 €
- Margine vecchio (3%): 525.000 €
- Margine nuovo (3,65%): 638.750 €
- Δ positivo Manovra 2025: +113.750 €/anno
Generici SSN annuo: 7.500.000 €
- Margine vecchio (3%): 225.000 €
- Margine atteso post-circolare AIFA (3,65%): 273.750 €
- Margine effettivo post-TAR (3%): 225.000 €
- Δ vs aspettativa: -48.750 €/anno
Effetto netto Manovra 2025 dopo TAR: +65.000 €/anno
Su un EBITDA tipico di un distributore di questa dimensione (1,5% × 25 mln = circa 375.000 €), 48.750 € di margine venuto meno significa un 13% di EBITDA in meno rispetto all’aspettativa dopo l’aggiornamento normativo. Per un settore già in tensione strutturale, è una correzione significativa.
Si aggiunga che la quota di generici nella distribuzione italiana sta crescendo per ragioni demografiche e di sostenibilità della spesa pubblica: ogni anno la base di calcolo dei “mancati 48.750 €” diventa un po’ più ampia.
Il caso operativo: come cambia il calcolo del margine per cluster
Per il distributore intermedio che ha implementato un sistema di cost-to-serve farmacia per farmacia, la sentenza TAR richiede un aggiustamento concreto al modello di calcolo. Prima del 9 febbraio 2026, il margine percentuale standard da applicare al basket era 3,65%. Da oggi va distinto:
- Margine 3,65% sulla quota branded del basket
- Margine 3% sulla quota generici del basket
Per stimare il margine lordo annuo prodotto da una farmacia diventa quindi necessario conoscere, almeno in modo approssimativo, il mix branded/generici del basket di quella farmacia. La granularità ideale è del singolo collo, ma una stima per categoria terapeutica (es. farmacie con forte specializzazione in cardiovascolare, ad alta penetrazione generici, hanno un mix tipicamente più sbilanciato verso il 3%) è già operativa.
L’effetto sulla mappa di portafoglio è prevedibile: le farmacie ad alta penetrazione di generici scendono di posizione nella classifica di marginalità netta. Una farmacia che prima era marginale (zona grigia tra “conviene” e “in perdita”) può adesso essere strutturalmente in perdita. Non perché sia cambiata la farmacia: è cambiata la regola di calcolo del margine.
L’aggiornamento del Calcolatore di marginalità Optivo consente già di inserire il margine effettivo applicabile: basta usare 3% invece di 3,65% per simulare l’effetto della sentenza su un cluster di farmacie con forte vocazione generici, o ponderare i due percentuali secondo il mix reale.
Le mosse plausibili nei prossimi mesi
Sulla base del precedente storico delle controversie simili nel settore farmaceutico, i prossimi passi probabili sono:
Ricorso al Consiglio di Stato da parte di AIFA e/o Ministero della Salute. La decisione di ricorrere è politica oltre che tecnica: il governo ha sostenuto la Manovra 2025 anche presso i grossisti, e la sentenza è uno smacco diretto al disegno originale. Probabilità: alta. Tempi: 12-18 mesi per un esito definitivo.
Nuovo intervento legislativo che chiarisca l’estensione dello 0,65% ai generici (o lo escluda esplicitamente per consolidare la situazione attuale). Probabilità: media-alta, soprattutto se il ricorso al Consiglio di Stato si profila lungo o incerto. Veicolo possibile: emendamento al primo provvedimento utile (Decreto Sanità, Legge di Bilancio 2026, decreto Milleproroghe). Tempi: 3-9 mesi.
Compensazioni alternative per il settore (modifiche su altre componenti, per esempio l’integrazione 0,05 €/confezione 2026-2027, oggetto di interpretazioni ancora aperte): sono il piano B se le prime due strade restano bloccate. Tempi: variabili.
In tutte e tre le ipotesi, il distributore intermedio si trova nella posizione di operare con un’incertezza normativa che impatta direttamente sulla pianificazione a 12 mesi. La cosa più ragionevole, in operazioni di questa portata, è non basare le proiezioni economiche del 2026 su un margine 3,65% pieno: scrivere i budget e i conti economici “as is”, sulla situazione post-sentenza, e tenere il +0,65% sui generici come potenziale upside revisionato in corso d’anno.
Implicazioni sulla pianificazione: clusters generici sotto la lente
Per i distributori intermedi con un sistema di pianificazione strategica — che usano simulazioni e ricomposizione progressiva dei giri come descritto nel pillar sull’ottimizzazione dei giri fissi farmaceutici — la sentenza richiede una verifica sui cluster geografici a forte vocazione generici. Tipicamente: aree con strutture sanitarie pubbliche (ASL, ospedali) che spingono sulla DPC (distribuzione per conto) e che traslano sui distributori una composizione di consegne ad alta percentuale generici; oppure cluster di farmacie comunali con politiche di prezzo aggressive sui DOC.
Su questi cluster, il margine effettivo per consegna scende. Il cost-to-serve no. Il margine netto si riduce. Se prima del 9 febbraio 2026 la zona era marginalmente sostenibile, oggi potrebbe non esserlo più.
Il modello di simulazione standard (che ha la frequenza, il basket, la geografia come variabili) va arricchito con una variabile mix branded/generici. Per i nostri clienti DIF stiamo lavorando in questa direzione, ed è una delle modifiche più significative al modello cost-to-serve degli ultimi 12 mesi.
Domande frequenti
La sentenza del TAR Lazio è definitiva?
No. È una sentenza di primo grado della giustizia amministrativa, soggetta a possibile appello al Consiglio di Stato da parte di AIFA e/o del Ministero della Salute. Fino a una pronuncia del Consiglio di Stato o a un nuovo intervento legislativo, lo status operativo è quello fissato dal TAR: lo 0,65% si applica solo ai farmaci branded.
Quanto vale concretamente lo 0,65% sui generici per la DIF italiana?
L’impatto stimato è di circa €20 milioni di mancato gettito complessivo all’anno. La cifra è approssimativa e dipende dall’evoluzione del mix branded/generici nella distribuzione SSN.
Lo 0,65% sui branded resta a tutti gli effetti incedibile?
Sì. La caratteristica di “incontendibilità e incedibilità” dello 0,65% (non trasferibile come sconto agli altri attori della filiera) non è stata toccata dalla sentenza. Vale tutt’intera sulla quota branded.
Cosa devono fare i distributori intermedi nell’immediato?
Tre cose. Primo, aggiornare il modello di calcolo del margine sui cluster a forte penetrazione generici (3% invece di 3,65%). Secondo, ricalcolare il cost-to-serve sulle farmacie con basket sbilanciato verso i generici, dove il margine netto può scendere significativamente. Terzo, monitorare gli sviluppi del ricorso al Consiglio di Stato e di eventuali nuovi interventi legislativi per aggiornare le proiezioni budget.
Il calcolatore Optivo è già aggiornato a questa situazione?
Sì. Il Calcolatore di marginalità per nuova farmacia permette di inserire il margine percentuale applicabile come parametro modificabile: per simulare un cluster a forte vocazione generici basta impostare 3% invece di 3,65%. Per un calcolo personalizzato sulla composizione mix branded/generici del tuo portafoglio, parla con il nostro team.
In sintesi
La sentenza del TAR Lazio del 9 febbraio 2026 ha riscritto in parte la matematica della Manovra 2025 per i distributori intermedi del farmaco. Lo 0,65% di extramargine, riconosciuto come “primo passo di un percorso strutturale”, resta su tutti i branded ma cade sui generici, sottraendo al settore una cifra stimata in 20 milioni di euro all’anno.
Sul piano normativo restano due strade aperte: il ricorso al Consiglio di Stato (tempi lunghi, esito incerto) e un nuovo intervento legislativo (più rapido, politicamente sensibile). Operativamente, intanto, il distributore intermedio si trova a dover gestire una doppia regola di margine (3,65% sui branded, 3% sui generici) che ha effetti non banali sulla classifica di marginalità delle farmacie e sui cluster geografici a forte vocazione equivalenti.
Per chi ha un sistema di pianificazione strategica e cost-to-serve, l’aggiornamento del modello è la cosa concreta da fare nelle prossime settimane. Se vuoi capire come l’effetto della sentenza si riflette sul tuo portafoglio farmacie reale — quali cluster scendono di posizione, dove conviene rinegoziare condizioni — parla con il nostro team. Tre mesi di dati POD e mix di prodotto sono sufficienti per costruire la proiezione aggiornata.